Regolamento d'uso
delle imbarcazioni da regata di proprietà comunale

CITTA' di VENEZIA


Articolo 1

Tutte le Società Sportive, Associazioni, Gruppi, Comitati Festeggiamenti, Cral e Consigli di Quartiere interessati alla voga alla veneta, devono presentare, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, domanda in carta libera, a firma del Presidente o del legale rappresentante, corredata di:

  1. copia della quietanza della Cassa di Risparmio di Venezia – Servizi di Tesoreria, comprovante l’avvenuto versamento di un deposito cauzionale di L. 20.000 per ogni richiesta di manifestazioni remiere di una società. Qualora i richiedenti rinunciassero, per qualsiasi motivo, alla concessione in uso delle imbarcazioni, tale deposito sarà introitato direttamente nelle casse dell'Amministrazione Comunale. In caso di regolare effettuazione delle manifestazioni remiere, detto deposito sarà restituito alla fine dell'ultima manifestazione remiera in calendario della società richiedente. Il deposito cauzionale di L. 20.000.= vale per una richiesta di due manifestazioni sociali annuali e per due "mute" di imbarcazioni a manifestazione, fatta eccezione, per quest'ultimo aspetto, per alcuni casi che saranno vagliati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale

  2. esatto domicilio e recapito telefonico, del Presidente o del legale rappresentante della Società, Associazione, Gruppo, Comitato Festeggiamenti o Consiglio di Quartiere richiedente.

La domanda deve contenere:

  1. l’indicazione della/e manifestazioni remiere alle quali si intende partecipare specificando le date;
  2. l’indicazione dei tipi di imbarcazione richiesti, nell’intesa che le stesse saranno concesse solo per regate rispettose del numero di nove imbarcazioni.

Articolo 2

Le Società Sportive, Associazioni, Gruppi, Comitati festeggiamenti, Cral ecc. che avranno in concessione le imbarcazioni, devono, dieci giorni prima dello svolgimento della regata, presentare all’Assessorato al Turismo l’elenco dei partecipanti alla stessa (ruolo), nonché copia della polizza assicurativa delle imbarcazioni.

Al momento della riconsegna dovranno presentare una scheda fornita dall’Assessorato al Turismo e debitamente compilata con le informazioni sulla regata svolta. Dalla consegna alla riconsegna dell’imbarcazione la responsabilità civile e penale è a carico dei concessionari.

Articolo 3

Le imbarcazioni verranno concesse in uso esclusivamente nel periodo che va dal mese di maggio all’ultima domenica del mese di novembre di ogni anno. L’assessorato al Turismo, sentita la Commissione tecnica per le regate, compilerà, compatibilmente con il programma delle manifestazioni, organizzate direttamente dal Comune o patrocinate dallo stesso, e con la disponibilità delle imbarcazioni, un calendario per la concessione in uso delle varie "mute". Durante il mese di agosto le "mute" di imbarcazioni, a rotazione, rimarranno in cantiere per lavori di straordinaria manutenzione. Le forcole ed i remi verranno forniti nei limiti delle disponibilità esistenti.

Articolo 4

I concessionari sono tenuti a rispondere direttamente della buona tenuta delle imbarcazioni che non dovranno essere manomesse o modificate nelle loro strutture portanti (braccioli, falche, piane, fondo e fianchi, ferri di prua e di poppa, incalmi per le forcole in legno tradizionali) con divieto di installazione di cavi di acciaio o di altro materiale con funzione di tiranti; le imbarcazioni non dovranno essere manomesse nella parte dipinta, né spianate sul fondo o sui fianchi.

Articolo 5

A copertura di eventuali danni viene stabilita, per i concessionari, la costituzione di un deposito cauzionale di L. 200.000 a muta.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale, su invito dell’Assessorato al Turismo e copia della quietanza dovrà essere consegnata allo stesso quale documentazione indispensabile per il ritiro dell’imbarcazione. Nel caso di accertamento di danni al momento della riconsegna, questi verranno computati a prezzo di mercato e, se di ammontare inferiore al deposito cauzionale, dedotti da questo.

Qualora l’importo dei danni accertati superasse il deposito cauzionale, lo Società Sportive, Gruppi, Associazioni, Comitati festeggiamenti, Cral, ecc. dovranno, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell’addebito, provvedere all’integrazione dell’importo dovuto con versamento a favore del Comune di Venezia da effettuarsi presso la Cassa di Risparmio di Venezia, Servizi di Tesoreria. Se entro tale data non fosse provveduto a quanto richiesto, verrebbero avviate le procedure di legge, per il recupero di quanto dovuto.

Articolo 6

Le imbarcazioni al termine di ogni regata, dovranno essere consegnate direttamente al Cantiere Comunale delle Terre Perse e tassativamente non passate ad altre Società, Associazioni, Gruppi, Comitati.

L'orario della consegna e restituzione imbarcazioni è il seguente:

  1. consegna imbarcazioni da parte dell'Amministrazione Comunale: martedì; dalle ore 7.00 alle ore 17.00;

  2. restituzione da parte della Società; richiedente: lunedì; dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Sarà comunque cura dell'Assessorato al Turismo informare i concessionari dell'eventuale modifica dell'orario di consegna e restituzione delle imbarcazioni.

La inosservanza di tali norme comporterà l'ammenda di L. 50.000.= per ogni giornata di ritardo e l'esclusione da eventuali altre future richieste per l'anno in corso e per l'anno successivo.

Articolo 7

Le imbarcazioni al termine di ogni regata dovranno essere consegnate direttamente al Cantiere Comunale e negli orari di apertura; è tassativamente vietato il trasferimento direttamente ad altre Società – Cral – gruppo Sportivo ecc.

L’inosservanza di tali norme comporterà l’ammenda di L. 50.000 per ogni giornata di ritardo, ed in particolare l’inosservanza del punto 4) comporterà l’esclusione da eventuali altre concessioni per l’anno in corso e per l’anno successivo.

Articolo 8

Per le regate comunali incluse nel calendario ufficiale annuale dell’Assessorato al Turismo o comunque organizzate direttamente dallo stesso sono esclusi i depositi di cui ai punti 1 e 5.

Articolo 9

Le richieste di imbarcazioni singole (e non di "mute" complete, per la partecipazione a manifestazioni extra vedi Vogalonga etc.) saranno esaminate di volta in volta dall'Assessorato al Turismo e la concessione stessa verrà rilasciata secondo modalità che saranno definite a solo ed insindacabile giudizio dell’Assessorato stesso.


Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 517 del 30 maggio 1983