Regolamento d'uso
delle imbarcazioni da regata di proprietà comunale

CITTA' di VENEZIA
| Articolo 1 Tutte le Società Sportive, Associazioni, Gruppi, Comitati Festeggiamenti, Cral e Consigli di Quartiere interessati alla voga alla veneta, devono presentare, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, domanda in carta libera, a firma del Presidente o del legale rappresentante, corredata di:
La domanda deve contenere:
Articolo 2 Le Società Sportive, Associazioni, Gruppi, Comitati festeggiamenti, Cral ecc. che avranno in concessione le imbarcazioni, devono, dieci giorni prima dello svolgimento della regata, presentare allAssessorato al Turismo lelenco dei partecipanti alla stessa (ruolo), nonché copia della polizza assicurativa delle imbarcazioni. Al momento della riconsegna dovranno presentare una scheda fornita dallAssessorato al Turismo e debitamente compilata con le informazioni sulla regata svolta. Dalla consegna alla riconsegna dellimbarcazione la responsabilità civile e penale è a carico dei concessionari. Articolo 3 Le imbarcazioni verranno concesse in uso esclusivamente nel periodo che va dal mese di maggio allultima domenica del mese di novembre di ogni anno. Lassessorato al Turismo, sentita la Commissione tecnica per le regate, compilerà, compatibilmente con il programma delle manifestazioni, organizzate direttamente dal Comune o patrocinate dallo stesso, e con la disponibilità delle imbarcazioni, un calendario per la concessione in uso delle varie "mute". Durante il mese di agosto le "mute" di imbarcazioni, a rotazione, rimarranno in cantiere per lavori di straordinaria manutenzione. Le forcole ed i remi verranno forniti nei limiti delle disponibilità esistenti. Articolo 4 I concessionari sono tenuti a rispondere direttamente della buona tenuta delle imbarcazioni che non dovranno essere manomesse o modificate nelle loro strutture portanti (braccioli, falche, piane, fondo e fianchi, ferri di prua e di poppa, incalmi per le forcole in legno tradizionali) con divieto di installazione di cavi di acciaio o di altro materiale con funzione di tiranti; le imbarcazioni non dovranno essere manomesse nella parte dipinta, né spianate sul fondo o sui fianchi. Articolo 5 A copertura di eventuali danni viene stabilita, per i concessionari, la costituzione di un deposito cauzionale di L. 200.000 a muta. Il deposito cauzionale dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale, su invito dellAssessorato al Turismo e copia della quietanza dovrà essere consegnata allo stesso quale documentazione indispensabile per il ritiro dellimbarcazione. Nel caso di accertamento di danni al momento della riconsegna, questi verranno computati a prezzo di mercato e, se di ammontare inferiore al deposito cauzionale, dedotti da questo. Qualora limporto dei danni accertati superasse il deposito cauzionale, lo Società Sportive, Gruppi, Associazioni, Comitati festeggiamenti, Cral, ecc. dovranno, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica delladdebito, provvedere allintegrazione dellimporto dovuto con versamento a favore del Comune di Venezia da effettuarsi presso la Cassa di Risparmio di Venezia, Servizi di Tesoreria. Se entro tale data non fosse provveduto a quanto richiesto, verrebbero avviate le procedure di legge, per il recupero di quanto dovuto. Articolo 6 Le imbarcazioni al termine di ogni regata, dovranno essere consegnate direttamente al Cantiere Comunale delle Terre Perse e tassativamente non passate ad altre Società, Associazioni, Gruppi, Comitati. L'orario della consegna e restituzione imbarcazioni è il seguente:
Sarà comunque cura dell'Assessorato al Turismo informare i concessionari dell'eventuale modifica dell'orario di consegna e restituzione delle imbarcazioni. La inosservanza di tali norme comporterà l'ammenda di L. 50.000.= per ogni giornata di ritardo e l'esclusione da eventuali altre future richieste per l'anno in corso e per l'anno successivo. Articolo 7 Le imbarcazioni al termine di ogni regata dovranno essere consegnate direttamente al Cantiere Comunale e negli orari di apertura; è tassativamente vietato il trasferimento direttamente ad altre Società Cral gruppo Sportivo ecc. Linosservanza di tali norme comporterà lammenda di L. 50.000 per ogni giornata di ritardo, ed in particolare linosservanza del punto 4) comporterà lesclusione da eventuali altre concessioni per lanno in corso e per lanno successivo. Articolo 8 Per le regate comunali incluse nel calendario ufficiale annuale dellAssessorato al Turismo o comunque organizzate direttamente dallo stesso sono esclusi i depositi di cui ai punti 1 e 5. Articolo 9 Le richieste di imbarcazioni singole (e non di "mute" complete, per la partecipazione a manifestazioni extra vedi Vogalonga etc.) saranno esaminate di volta in volta dall'Assessorato al Turismo e la concessione stessa verrà rilasciata secondo modalità che saranno definite a solo ed insindacabile giudizio dellAssessorato stesso. |
| Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 517 del 30 maggio 1983 |